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  #1 (permalink)  
Vecchio 16-06-2009, 17:50 PM
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Predefinito Conservazione ricetta medica

Salve Darimar.
In framacia la ricetta non ripetibile deve essere conservata per 6 mesi. Quella a ricalco? Dal 31 marzo 2009 sono entrate in vigore alcune modifiche nelle ricette ma non trovo nulla relativamente a questa tipologia di ricetta e non so se è cambiato qualcosa.
grazie.
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  #2 (permalink)  
Vecchio 16-06-2009, 18:04 PM
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Citazione: Messaggio inserito da umby_s

non so se è cambiato qualcosa.
Nulla: la ricetta (parliamo di medicinali stupefacenti inclusi nelle Tabelle 2.A, 2.B e 2.C) viene conservata per due anni dall'ultima registrazione nel registro carico/scarico.
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  #3 (permalink)  
Vecchio 19-06-2009, 12:54 PM
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La ringrazio dottore.
Potrei domandarle un'altra cosa? Quando parliamo di galenico (e di composizione non ad uso parenterale), e nella ricetta medica troviamo uno stupefaciente che ricade nella tabella 7, sottotabella 2 sezione D, possiamo avere dei casi per cui la ricetta deve essere non ripetibile ed altri per cui deve essere a ricalco. La sostanza stupefaciente in questione, puo essere da sola oppure in associazione ad un altro principio attivo. Se parliamo di "associazione" ci riferiamo alla presenza di un comune principio attivo (ad esempio un principio attivo che se fosse stato da solo avrebbe necessitato di una ricetta ripetibile o un veleno che avrebbe necessitato di ricetta non ripetibile) o di una seconda sostanza che ricade in tabella 7 della farmacopea ufficiale?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
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  #4 (permalink)  
Vecchio 21-06-2009, 10:23 AM
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Citazione: Messaggio inserito da umby_s

La ringrazio dottore.
Potrei domandarle un'altra cosa? Quando parliamo di galenico (e di composizione non ad uso parenterale), e nella ricetta medica troviamo uno stupefaciente che ricade nella tabella 7, sottotabella 2 sezione D, possiamo avere dei casi per cui la ricetta deve essere non ripetibile ed altri per cui deve essere a ricalco. La sostanza stupefaciente in questione, puo essere da sola oppure in associazione ad un altro principio attivo. Se parliamo di "associazione" ci riferiamo alla presenza di un comune principio attivo (ad esempio un principio attivo che se fosse stato da solo avrebbe necessitato di una ricetta ripetibile o un veleno che avrebbe necessitato di ricetta non ripetibile) o di una seconda sostanza che ricade in tabella 7 della farmacopea ufficiale?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Uhmm... la galenica è un ambito del quale non ho esperienza diretta, quindi non sono sicurissimo di aver afferrato il discorso. A quanto ne so, se parliamo solo di Tab. 7 sottotab 2 sez. D, la risposta dovrebbe essere ricetta non ripetibile (RNR), anche per sostanze in composizione; infatti la normativa relativa agli stupefacenti riporta per la tab. II sez. D la ricetta da rinnovarsi volta per volta, RNR.

Nella sezione D della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi
di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da
impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
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  #5 (permalink)  
Vecchio 21-06-2009, 11:52 AM
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Si, più o meno ci siamo sarebbe il punto 3 che ha elencato, nel quale compare la frase: "in associazione con altri principi attivi NON STUPEFACENTI" . Nel punto 1 non lo specifica. Nel punto 1, non capivo se per "in associazione" intendeva due sostanze presenti in tab 7, oppure una presente in tab 7 ed una no.

Faccio un esempio pratico, molto rapido, per avere ulteriore conferma.
Supponendo di dover preparare delle cartine contenenti:

un codeinico (tab 7)
acido acetil-salicilico (P.A non stupefacente)
e lattosio (come eccipiente)

Qui siamo nella casistica dello stupefacente in associazione.
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  #6 (permalink)  
Vecchio 22-06-2009, 15:21 PM
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Citazione: Messaggio inserito da umby_s

Qui siamo nella casistica dello stupefacente in associazione.
Direi RNR.
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