ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO(ATP)

Facebook Twitter Google Pinterest YouTube

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO(ATP)

22-12-2011 - scritto da siravoduilio

A cosa serve l'accertamento tecnico preventivo

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO(ATP)



relazioniufficiali2
relazioniufficiali


Il consulente tecnico, nei processi odierni, svolge una funzione valutativa che si concreta in un giudizio, sia pure ausiliario alla formazione del convincimento del magistrato (che emette il giudizio finale e dunque la sentenza), egli, deve avere la capacita' tecnica, non solo di acquisire dati e valutarli, ma di indagare direttamente sugli stessi, per ricostruirli, sia sotto il profilo c.d. dinamico (cause), sia sotto il profilo c.d. cinematico (svolgimento), e riferire dunque al giudice non in qualita' di "teste" ma in qualita' di valutatore, compiendo spesse volte, un giudizio storico nella ricostruzione dei fatti.
Alla luce delle norme vigenti in materia civile, all'avvocato non resta che affidarsi al buon senso e alla preparazione e competenza del magistrato nella scelta dell'ausiliario; anche se, attualmente, i magistrati, per carico di lavoro, tendono a relegare il ruolo del C.T.U. a semplice perito, alle cui conclusioni si rimettono acriticamente mentre e' pressoche' svalutata la funzione dei periti di parte, sia in sede di giudizio, che in sede di trattativa stragiudiziale, ove si assiste al quotidiano accantonamento delle loro perizie, anche se redatte da medici legali esperti e motivate congruamente e logicamente.
Per quanto riguarda l Consulenza Tecnica di Parte richiesta direttamente dal periziando e/o dall’Avvocato di parte i criteri dell’espletazione dell’elaborato sono ovviamente quelli sopra riportati e determinati dalla morale e dalla professionalità del consulente medico elaborante.
Tale elaborato non è variato nelle sue accezioni certificative e nei fini che si prefigge(la relazione di consulenza atta ad oggettivare lo status quo del periziando ed il nesso causale tra vis vulnerandi e lo stesso) nel tempo.
In ambito civile però inerentemente la Consulenza Tenica d’Ufficio e quindi nell’ieter procedurale della stessa con la Legge n. 80/2005(entrata in vigore con il 1.3.2006 è applicata ai procedimenti instaurati successivamente a tale data) si opera una riforma epocale del rito civile coinvolgendo tutti i suoi settori, dal processo esecutivo a quello arbitrale. Tra le molteplici e variamente atteggiate modifiche, una delle novità, senz’altro meritevole d’attenzione medico legale, è la riforma dell’art. 696 c.p.c., in tema di accertamento tecnico preventivo (a.t.p.), e soprattutto la formulazione, ex novo, dell’art. 696 bis c.p.c. concernente l’istituto della consulenza preventiva, in quanto l’esperto può essere chiamato dal giudice ad esprimere il proprio parere tecnico, essendo l’ambito d’applicazione dell’istituto l’intera area dei crediti aventi ad oggetto il risarcimento di danni, sia in relazione all’illecito extracontrattuale sia in relazione ai danni da illecito contrattuale.
Rubricata come "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite", la disposizione dell’art. 696 bis c.p.c., prevista dalla l. n. 80/2005, ha anche una finalità specificatamente conciliativa («il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti»), e si differenzia decisamente dall’a.t.p. di cui all’art. 696 c.p.c., anch’esso tuttavia modificato dalla recente riforma con l’inserimento di due nuovi commi
Cecchella e colleghi affermano che la finalità non può affatto ridursi ad una prospettiva conciliativa, avendo l’istituto, come ben chiarisce la lettera del 1° e 5° co. della citata disposizione, anche una finalità cognitiva di immediato rilievo nel giudizio di merito.
L’accertamento tecnico preventivo è strumento che mira a costituire una prova "prima del processo" ed "in vista del processo"; l’istituto disciplinato dal nuovo art. 696 bis c.p.c. pare configurare una prova "in luogo del processo". Plenteda, La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite).
L’art. 696 bis c.p.c. prevede dunque una vera e propria consulenza tecnica preventiva per favorire la conciliazione fra le parti, il cui espletamento può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni previste dall’ultimo inciso del 1° co. dell’art. 696 bis c.p.c. Al consulente, persona esperta e neutrale scelta dal giudice, è richiesto un accertamento tecnico sull’esistenza di un diritto e sulla sua misura «ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del 3° co. del medesimo art. 696 c.p.c.».
Sia per la composizione extragiudiziale della lite(il cosiddetto ARBITRATO cui si rimanda per l’ampia trattazione che merita) in materia di responsabilità professionale e, soprattutto, per la ricordata consulenza tecnica preventiva, il medico legale sarà chiamato non solo a svolgere un’attività professionale di elevato e peculiare impegno tecnico, ma dovrà cimentarsi in un ruolo del tutto nuovo che esalta la capacità conciliativa dei consulenti, capacità che fino ad oggi era affiorata solo marginalmente nel corso del contraddittorio di limitate controversie in ambito civilistico.
Categorie correlate:

Malattie, cure, ricerca medica




Un caro saluto
Prof.Duilio Siravo
siravo@supereva.it
http://drsiravoduilio.beepworld.it
Cell.:3385710585
PROF.DOTT. DUILIO SIRAVO
http://drsiravoduilio.beepworld.it



Articoli che potrebbero interessarti

Ecocuore: a cosa serve, quando si deve fare

Ecocuore: a cosa serve, quando si deve fare

28/09/2021. Il cuore rappresenta l’organo centrale del nostro apparato circolatorio. È posizionato all’interno della gabbia toracica, a sinistra, e assolve alla fondamentale funzione di inviare e ricevere il sangue tramite i vasi...

Forumsalute.it © UpValue srl Tutti i diritti riservati.
C.F., P. IVA e Iscr. Reg. Imprese Milano n. 04587830961   |  Privacy   |  Cookie   |  Chi Siamo