OFTALMOLOGIA LEGALE

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OFTALMOLOGIA LEGALE

23-08-2011 - scritto da siravoduilio

Oftalmologia legale

L’Autorità giudiziaria affida sempre di più al solo OCULISTA ESPERTO NEL SETTORE l’incarico peritale relativo al danno oculistico


ACCADEMIA ITALIANA ED EUROPEA DI OFTALMOLOGIA LEGALE
MOTTO ACCADEMIA
(PROF.DUILIO DUILIO SIRAVO)
LEX IN OCULO SED OCULUS IN LEGE


relazioniufficiali

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In tempi in cui il rapporto medico-paziente,rectius utente,si è spostato verso una sorta di pretesa,da parte dell’utente,ad aspettarsi sempre più dalla prestazione medico-chirurgica un esito sicuro e certo ad ogni costo(tale assunto è stato favorito dall’approdo massimalista delle “cose medico-chirurgiche”in ogni mezzo di informazione come stampa e televisione),l’attività peritale in ambito oftalmologico ha subito un crescente sviluppo.
Visto il progresso tecnologico in ambito chirurgico e/o farmacologico,l’aumento iperbolico degli interventi di microchirurgia oculare e della diagnostica strumentale ultraspecialistica,l’Autorità giudiziaria affida sempre di più al solo OCULISTA ESPERTO NEL SETTORE l’incarico peritale relativo al danno oculistico(sia in ambito civile che in campo penale) cosa in precedenza riservata ad una stretta cerchia di medici legali.
Come abbiamo visto anche in Italia sempre più si ha l’esigenza di fare affidamento su persone competenti che possono dirimere problematiche così complicate e proteiformi verso le quali è necessaria una competenza iperspecialistica e quindi specifica. E’ auspicabile quindi che,come già avviene negli U.S.A. da molti anni,l’avvocato e l’OFTALMOLOGO LEGALE costituiscano una realtà strettamente cooperante per la soluzione di problematiche medico –legali che ,vista l’iperbolica ed esponenziale crescita tecnologica,ha esitato in un eccezionale e massivo interventismo medico-chirurgico con aumento predittibile statisticamente di cause legali.
Nel giudizio sia civile e penale, che previdenziale, infatti, il giudice puo' o deve giovarsi di persona che abbia, nella materia del "thema decidendum", una particolare competenza tecnica.
Orbene, il consulente non solo risponde ai quesiti tecnici formulati dal magistrato ma, in qualita' di tecnico appunto, assiste il giudice nella sua opera di acquisizione e valutazione delle prove e, come tale, egli non sta di fronte al giudice, al quale risponde o riferisce, ma accanto allo stesso quale al giudice, al quale risponde o riferisce, ma accanto allo stesso quale ausiliare.(Come vedremo alla fine di questa trattazione con La Consulenza Tecnica Preventiva anche tale accezione è stata rimodulata).
La presente trattazione è rivolta a fare il punto della situazione sulla consulenza tecnica oculistica in ambito civile per avere un riferimento cui potersi rivolgere praticamente per elaborare una perizia.

La perizia medica specialistica,sia in ambito penale che civile,può essere definita con il GERIN,come un elaborato tecnico motivato concernente fatti di interesse medico e giudiziario che, per essere opportunamente rilevati e valutati,richiedono una particolare e specifica competenza come sopradescritto.
Partendo dalla definizione di elaborato tecnico motivato si deve rispettare nella stesura dello stesso una serie di punti cardine dai quali non si può prescindere.
Classicamente l’elaborato peritale scritto deve avere cinque essenziali e paradigmatici elementi costituzionali:
-1) INCARICO
Nella consulenza richiesta dal giudice deve contenere i quesiti che lo stesso richiede al consulente(Tale situazione è rappresentata dalla cosiddetta Consulenza Tecnica d’Ufficio).
Nella consulenza richiesta direttamente dal paziente e/o dall’avvocato di parte(ConsulenzaTecnica di Parte) deve contenere le motivazioni della richiesta a procedere.
-2) ANAMNESI E DOCUMENTAZIONE MEDICA PRODOTTA
Devono essere riportate l’anamnesi remota,l’anamnesi patologica prossima e l’anamnesi specialistica senso lato e senso stretto.
Deve essere riportata tutta la documentazione medica in possesso del paziente comprese le eventuali cartelle cliniche di ricovero.
-3)LA VISITA MEDICA CON DESCRIZIONE DELL’ESAME OBIETTIVO OCULISTICO EFFETTUATO DAL CONSULENTE TECNICO.
Devono essere descritte tutte le indagini di diagnostica strumentale effettuate e/o richieste dal consulente tecnico.
-4)DISCUSSIONE
Gli elementi clinico-documentali che il consulente tecnico ha acquisito devono essere esaminati ed interpetrati secondo le conoscenze specifiche dello stesso.
-5)CONCLUSIONE CON RISPOSTA AI QUESITI


Tutti i punti sopra riportati sono di eccezionale importanza ai fini della corretta elaborazione della perizia ed in quanto tali imprescindibili.
Facciamo riferimento ad esempio ad un punto che spesso vedo trattato superficialmente o addirittura misconosciuto:l’ANAMNESI.
L’anamnesi è invece estremamente importante per dirimere tre fasi essenziali dell’elaborato che sono: la ricostruzione dello stato anteriore,la qualificazione e la quantificazione del danno funzionale e la valutazione del nesso causale.
Senza una corretta e dettagliata anamnesi, con una precisa indagine documentale e/o verbale, non si estrinsecherebbe la situazione qualiquantitativa della funzione visiva precedente l’evento oggetto della consulenze peritale(trauma,intervento chirurgico,etc.etc.).
Necessaria quindi anche una corretta capacità ,che deve essere acquisita,di porre domande che sembrano non interessare direttamente l’evento(patente guida con o senza obbligo di lenti,servizio leva,familiarità positiva a patologie oculari,etc.,etc…..).
Importante anche l’anamnesi lavorativa(tipo di lavoro svolto con possibili possibilità tecnopatiche).
La valutazione dello stato anteriore è imprescindibile per la valutazione del danno sia ovviamente in caso di polizza infortuni(in tal caso esiste l’unicità di rapporto,ai fini dell’indennizzo,tra l’evento lesivo e le conseguenze che devono essere dirette ed esclusive),ma anche in tutti gli altri ambiti.
Il consulente tecnico deve pertanto verificare la possibilità di esistenza di concorso di cause che possono interfacciare con l’evento in oggetto e senza le quali non si sarebbero potute determinare le lesioni in oggetto o si sarebbero estrinsecate con minore gravità.
Le concause possono essere classificate in:1)preesistenti;2)simultanee;3)condizioni patologiche sopravvenute.
Le concause preesistenti sono la situazione che si verifica quando l’evento oggetto di perizia si verifica in soggetto con uno stato anomalo anteriore per cui la “vis vulnerandi attuale”agisce in presenza di una preesistenza patologica creando una alterazione anatomopatologica maggiore di quella avulsa dalla preesistenza stessa.(glaucoma,cataratta,distacco di retina,corioretinosi miopica,degenerazioni retiniche,interventi chirurgici e parachirurgici,malattie sistemiche massime le dismetaboliche come il diabete,malattie cardiovascolari e della crasi ematica,etc.etc…).


Le concause simultanee sono quelle contemporanee alla vis vulnerandi(corpo estraneo endobulbare ovvero penetrante con possibile sovrapposizione batterica dallo stesso causata.
Le patologie cosiddette sopravvenute sono una situazione in cui necessita una notevole preparazione specialistica atta a dirimere l’indennizzabilità del danno in situazioni anatomopatologiche derivate temporalmente tardivamente o molto tardivamente all’evento in oggetto.
Classico a tal riguardo è l’eventualità di un distacco di retina insorto a grande distanza temporale dalla vis vulnerandi(trauma,evento chirurgico o parachirurgico,etc.)Causa diretta e/o esclusiva?(vedi polizza infortuni);momento sciogliente o concausale?.
Il NESSO CAUSALE poi risulta essere quasi sempre il primum movens di una corretta indagine peritale.
GERIN lo definiva come il legame che intercorre tra due fenomeni per cui l’uno assume figura di effetto rispetto all’altro.
Lo studio del nesso causale è il primum movens dell’attività peritale perché è il momento preliminare ad ogni altra fase della stessa.Se tale studio di causalità non è fatto in maniera corretta si può falsare tutta la consulenza tecnica esitando in una errata interpretazione degli eventi che possono essere descritti erroneamente e quindi in maniera non conforme al rapporto giuridico cui il caso si riferisce.
Tale eventualità insieme alla scarsa competenza del perito può portare all’elaborazione di un elaborato oggettivamente falso cosa che comporta reato(di cui all’art.373 c.p. perseguibile penalmente se compiuto con coscienza e volontà) ovvero può produrre una sanzione disciplinare e/o un’azione di risarcimento in sede civile nei confronti del consulente tecnico che con un elaborato falso ,anche senza dolo,provoca danno alle parti in causa.
La quantizzazione del danno poi è materia talmente vasta che richiede una trattazione a parte cui rimandiamo.
Essendo questa trattazione destinata ad oculisti che iniziano ad affrontare l’evento peritale ci sembra utile, per tale utenza, avere a disposizione un canovaccio di un elaborato peritale cui potersi riferire nell’effettuazione della consulenza tecnica sia essa d’ ufficio che di parte


TRIBUNALE di ………

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DISPOSTA D’UFFICIO
ALLA CAUSA CIVILE n° ……./….. R.G.

PARTE ATTRICE: ……………….. (Avv. …………….)
PARTE CONVENUTA: …………………………. (Avv. …………….)
UDIENZA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO: ……………..
UDIENZA DI RINVIO DELLA CAUSA: …………………

* * *

Incaricato dall’Ill.mo dott. ……………….., Giudice Istruttore della causa in oggetto, e con le finalità contenute nei quesiti elencati nell’apposito modulo allegato al fascicolo processuale e che costituisce parte integrante del verbale di udienza, il giorno …………….., presso il mio studio, sito in …., al n° ………Via….., davo inizio alle operazioni peritali sottoponendo a visita medica oculistica il signor ……………… (c.f………………………) nato il …………… a ……………… e residente a……………………. .
Nella circostanza il signor ……………….. era identificato tramite ………………… Erano presenti / assenti i consulenti tecnici delle parti: dott. …………… per l’attore/attrice e dott. per il / i convenuto / i.


IL FATTO LESIVO
Risulta dagli atti che il giorno ……………………….., intorno alle ore ………….,
Questi ha confermato le circostanze ………….


LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Descrizione del primo soccorso e decorso clinico


LA VISITA MEDICA

Anamnesi familiare: vengono escluse malattie eredo-familiari.
Anamnesi fisiologica: risulta essere nata a termine da parto eutocico ed aver avuto un regolare sviluppo psico-somatico. Di scolarità ……………….., lavora quale ………………..
Anamnesi patologica remota:









Esame clinico:
a) soggettività: “.... …. “;
b) obiettività: trattasi di soggetto normotipo (h. … cm, p. … Kg) in apparenti buone condizioni generali ………….
c) ESAME OBIETTIVO OCULISTICO

A margine dell’esame clinico e strumentale ho preso visione di ……………………



LE RISPOSTE AI QUESITI

Sulla base dei dati di prova esaminati nel corso della presente indagine oculistica mi consentono di poter rispondere ai quesiti postimi dall’Ill.mo magistrato:
1) a causa dell’incidente del …………. l’attore / l’attrice …………………. ebbe a riportare trauma ………………………………. per …. Contusione ???, impatto diretto???, impatto indiretto ??? L’evoluzione fu ………………...
2) Lo stato anteriore generale del / della signor / a ……….. era ……………… e in particolare quello attinente l’organo visivo era ……………..
3) La temporanea incapacità allo svolgimento degli ordinari atti della quotidianità dell’attore / attrice ebbe una durata complessiva di …………….
4) Il quadro clinico attuale depone per una residua sindrome …………………………………… che costituisce un danno pregiudizio alla primitiva integrità fisica dell’attore / attrice valutabile in misura di …………….. …………………….. PER CENTO. Gli stessi incidono / non incidono su alcuna delle attività (lavorative e non) da costui / costei consuetamente svolte.
5) Per quel che riguarda l’ammontare delle spese mediche che fu necessario od opportuno sostenere .

………, ……………
Il C.T.U.: Dott. …….
(MODELLO REALIZZATO DAL PROF. DUILIO SIRAVO)



 

Il consulente tecnico, nei processi odierni, svolge una funzione valutativa che si concreta in un giudizio, sia pure ausiliario alla formazione del convincimento del magistrato (che emette il giudizio finale e dunque la sentenza), egli, deve avere la capacita' tecnica, non solo di acquisire dati e valutarli, ma di indagare direttamente sugli stessi, per ricostruirli, sia sotto il profilo c.d. dinamico (cause), sia sotto il profilo c.d. cinematico (svolgimento), e riferire dunque al giudice non in qualita' di "teste" ma in qualita' di valutatore, compiendo spesse volte, un giudizio storico nella ricostruzione dei fatti.


Alla luce delle norme vigenti in materia civile, all'avvocato non resta che affidarsi al buon senso e alla preparazione e competenza del magistrato nella scelta dell'ausiliario; anche se, attualmente, i magistrati, per carico di lavoro, tendono a relegare il ruolo del C.T.U. a semplice perito, alle cui conclusioni si rimettono acriticamente mentre e' pressoche' svalutata la funzione dei periti di parte, sia in sede di giudizio, che in sede di trattativa stragiudiziale, ove si assiste al quotidiano accantonamento delle loro perizie, anche se redatte da medici legali esperti e motivate congruamente e logicamente.
Per quanto riguarda l Consulenza Tecnica di Parte richiesta direttamente dal periziando e/o dall’Avvocato di parte i criteri dell’espletazione dell’elaborato sono ovviamente quelli sopra riportati e determinati dalla morale e dalla professionalità del consulente medico elaborante.
Tale elaborato non è variato nelle sue accezioni certificative e nei fini che si prefigge(la relazione di consulenza atta ad oggettivare lo status quo del periziando ed il nesso causale tra vis vulnerandi e lo stesso) nel tempo.
In ambito civile però inerentemente la Consulenza Tenica d’Ufficio e quindi nell’ieter procedurale della stessa con la Legge n. 80/2005(entrata in vigore con il 1.3.2006 è applicata ai procedimenti instaurati successivamente a tale data) si opera una riforma epocale del rito civile coinvolgendo tutti i suoi settori, dal processo esecutivo a quello arbitrale. Tra le molteplici e variamente atteggiate modifiche, una delle novità, senz’altro meritevole d’attenzione medico legale, è la riforma dell’art. 696 c.p.c., in tema di accertamento tecnico preventivo (a.t.p.), e soprattutto la formulazione, ex novo, dell’art. 696 bis c.p.c. concernente l’istituto della consulenza preventiva, in quanto l’esperto può essere chiamato dal giudice ad esprimere il proprio parere tecnico, essendo l’ambito d’applicazione dell’istituto l’intera area dei crediti aventi ad oggetto il risarcimento di danni, sia in relazione all’illecito extracontrattuale sia in relazione ai danni da illecito contrattuale.
Rubricata come "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite", la disposizione dell’art. 696 bis c.p.c., prevista dalla l. n. 80/2005, ha anche una finalità specificatamente conciliativa («il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti»), e si differenzia decisamente dall’a.t.p. di cui all’art. 696 c.p.c., anch’esso tuttavia modificato dalla recente riforma con l’inserimento di due nuovi commi
Cecchella e colleghi affermano che la finalità non può affatto ridursi ad una prospettiva conciliativa, avendo l’istituto, come ben chiarisce la lettera del 1° e 5° co. della citata disposizione, anche una finalità cognitiva di immediato rilievo nel giudizio di merito.
ATP-696 c.p.c. e 696 bis c.p.c.
L’accertamento tecnico preventivo è strumento che mira a costituire una prova "prima del processo" ed "in vista del processo"; l’istituto disciplinato dal nuovo art. 696 bis c.p.c. pare configurare una prova "in luogo del processo". Plenteda, La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite).
L’art. 696 bis c.p.c. prevede dunque una vera e propria consulenza tecnica preventiva per favorire la conciliazione fra le parti, il cui espletamento può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni previste dall’ultimo inciso del 1° co. dell’art. 696 bis c.p.c. Al consulente, persona esperta e neutrale scelta dal giudice, è richiesto un accertamento tecnico sull’esistenza di un diritto e sulla sua misura «ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del 3° co. del medesimo art. 696 c.p.c.».
Sia per la composizione extragiudiziale della lite(il cosiddetto ARBITRATO cui si rimanda per l’ampia trattazione che merita) in materia di responsabilità professionale e, soprattutto, per la ricordata consulenza tecnica preventiva, il medico legale sarà chiamato non solo a svolgere un’attività professionale di elevato e peculiare impegno tecnico, ma dovrà cimentarsi in un ruolo del tutto nuovo che esalta la capacità conciliativa dei consulenti, capacità che fino ad oggi era affiorata solo marginalmente nel corso del contraddittorio di limitate controversie in ambito civilistico.
Alla fine di questa trattazione si evince che la cosiddetta Perizia Medica Specialistica,senso lato e nella fattispcedie Oculistica, ha si dei criteri elaborativi oseremo dire paradigmatici,ma deve sempre più essere effettuata da un medico sempre più iperspecializzato e ben rodato nell’ ambito della OFTALMOLOGIA LEGALE,branca che sempre più deve assurgere ad una sua autonomia professionale.
Come in molti lavori da me prodotti amo fare un forte auspicio che,come già avviene negli U.S.A. da molti anni,l’avvocato e l’OFTALMOLOGO LEGALE costituiscano una realtà strettamente cooperante per la soluzione di problematiche medico –legali che ,vista l’iperbolica ed esponenziale crescita tecnologica,ha esitato in un eccezionale e massivo interventismo medico-chirurgico con aumento predittibile statisticamente di cause legali sias in AMBITO CIVILE che PENALE.
Non è un caso che negli U.S.A è l’OCULISTA iperspecializzato in questioni legali e non il medico-legale senso stretto che si occupa delle evoluzioni tecniche iperspecialistiche della propria branca anche ai fini medico-legali.
Sono ormai venti anni che mi occupo di tale settore anche e soprattutto come responsabile di OFTALMOLOGIA LEGALE–TRICARE EUROPE PREFERRED PROVIDER NETWOK(PPN) e devo dire che,mentre in America, dove il sistema assicurativo fa da padrone in questo campo,si è resa necessaria da anni una figura iperspecializzata,in Italia, dove negli ultimi 10 anni sono aumentate in maniera drammaticamente esponenziale le cause legali nel settore medico-chirurgico,tutto tace ed ancora non si sono prese le misure per identificare tale figura!!



Un caro saluto
Prof.Duilio Siravo
siravo@supereva.it
http://drsiravoduilio.beepworld.it
Cell.:3385710585
PROF.DOTT. DUILIO SIRAVO
http://drsiravoduilio.beepworld.it



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